San Marino, Malattia dei figli e tutele familiari, Stefano Canti: “Un sostegno concreto per la genitorialità”

San Marino, Malattia dei figli e tutele familiari, Stefano Canti: “Un sostegno concreto per la genitorialità”

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L’Istituto per la Sicurezza Sociale introduce le linee guida operative per l’erogazione dell’indennità economica destinata ai genitori costretti ad astenersi dall’attività lavorativa a causa di patologie o degenze ospedaliere dei minori. Il provvedimento, diramato attraverso la circolare applicativa dell’articolo 32 della legge 23 settembre 2026 numero 141, definisce l’iter documentale e le tutele previdenziali a favore delle famiglie residenti e dei lavoratori transfrontalieri, estendendo la misura sia al comparto dipendente sia al lavoro autonomo.

Il Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, Stefano Canti, evidenzia la portata dell’intervento normativo: “Un sentito ringraziamento va alla direzione, al personale tecnico dell’ISS e a tutti coloro che si sono adoperati con tempestività per dare attuazione alla legge sulla famiglia. Parallelamente, stiamo completando i passaggi propedeutici per l’avvio del Punto Informativo delle Famiglie, una struttura pensata per accompagnare, accogliere e supportare i cittadini nella fruizione dei servizi e nella presentazione delle istanze”.

Requisiti di accesso e percentuali di copertura economica

Il trattamento indennitario viene erogato a uno dei due genitori in via alternativa, a condizione che la prognosi clinica del minore superi i due giorni consecutivi oppure si verifichi un ricovero ospedaliero. Il beneficio accompagna il genitore per l’intero arco temporale indicato dal referto sanitario, con un limite anagrafico fissato al giorno precedente il compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.

Il quadro retributivo ricalca i parametri della malattia comune, stabilendo una copertura pari all’86% della retribuzione per le prime due settimane, elevata al 100% dal quindicesimo al centottantesimo giorno e nuovamente rimodulata all’86% per i periodi successivi fino al tetto massimo di un anno. Sul fronte dei lavoratori autonomi, purché in regola con gli adempimenti contributivi, la circolare esclude l’applicazione della franchigia prevista per l’inabilità temporanea ordinaria, garantendo il riconoscimento dell’indennità a partire dal primo giorno di effettivo congedo. Per gli eventi morbosi di durata pari o inferiore a quarantotto ore resta invece in vigore il regime del permesso non retribuito delineato dalla normativa del 2022.

Canali telematici per residenti e personale frontaliero

Le modalità di inoltro delle domande variano in relazione allo stato di residenza e all’inquadramento contrattuale. Per i residenti a San Marino la redazione del certificato compete direttamente al pediatra dell’ISS tramite la piattaforma informatica dedicata, previa attestazione che l’altro genitore non stia beneficiando della medesima misura. I lavoratori del settore privato trasmettono l’attestazione al proprio datore di lavoro, mentre l’Amministrazione pubblica acquisisce i flussi mediante canali informatici interni. Gli autonomi, nelle more dell’integrazione telematica del portale istituzionale, inoltrano i certificati via posta elettronica all’indirizzo dell’ufficio prestazioni familiari.

I lavoratori non residenti devono invece utilizzare il portale istituzionale delle istanze online, trasmettendo la documentazione clinica entro tre giorni dall’emissione della diagnosi ed esibendo la ricevuta digitale al datore di lavoro quale giustificativo formale dell’assenza. A presidio della riservatezza del nucleo familiare, i certificati recapitati alle aziende risultano privi di dettagli diagnostici o indicazioni patologiche. L’istituto previdenziale non disporrà controlli fiscali domiciliari sul genitore, concentrando le verifiche sulla regolarità amministrativa dei requisiti e sul rispetto del principio di alternatività tra i coniugi.

Fonte: Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia

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