A seguito di una richiesta di chiarimenti inoltrata dalla CSU all’Ufficio Tributario, sono state definite alcune novità rilevanti sulla riforma IGR e sulle detrazioni SMAC per redditi da lavoro e pensione. In particolare, viene confermata la possibilità di modificare la decisione di adesione nel corso dell’anno e il diritto automatico al rimborso in caso di tracciature superiori a quelle preventivate. Prosegue inoltre il servizio di consulenza della CSU.
Chiarimenti dell’Ufficio Tributario sulle tracciature SMAC
RSM, 1 febbraio 2026 – A seguito di una richiesta di chiarimenti inoltrata dalla CSU all’Ufficio Tributario, è stato confermato che, in caso di tracciature superiori alla quota preventivata con l’adesione parziale alla detrazione SMAC, l’importo del credito fiscale verrà indicato nell’IGR-G ed accreditato sulla SMAC.
Non sarà quindi necessario presentare la dichiarazione dei redditi (IGR-L) per averne diritto, salvo che il contribuente non debba presentarla per altre ragioni, ad esempio in presenza di più redditi imponibili o del diritto a deduzioni o detrazioni fiscali, quali affitti, interessi sul mutuo prima casa, spese mediche, ecc.
Tempistiche di accredito e valutazioni fiscali
L’accredito verrà fatto quasi due anni dopo, ovvero al 31 ottobre 2028 per i redditi percepiti nel 2026. Di conseguenza, indicare una detrazione ridotta rispetto alla effettiva potenziale capacità di consumi significa pagare più tasse in corso d’anno per ricevere il credito in un momento molto successivo.
Questa tempistica rende particolarmente importante una valutazione accurata della scelta di adesione, in relazione ai consumi effettivamente tracciabili con la SMAC.
Casi in cui la disciplina resta invariata
Resta tutto invariato per coloro che non aderiscono alle detrazioni SMAC. In questo caso, per ottenere il rimborso equivalente alle spese tracciate occorre presentare la dichiarazione dei redditi, con tempistiche identiche a quelle sopra indicate.
La situazione non cambia nemmeno per chi aderisce alle detrazioni SMAC per intero ma non traccia l’intera somma prevista in base al reddito. In questi casi l’IGR-G risulterà a debito e, attraverso lo specifico bollettino, il conguaglio andrà pagato entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui il reddito è stato percepito, salvo che il contribuente non debba presentare la dichiarazione dei redditi (IGR-L) per altre ragioni, come la presenza di più redditi imponibili o il diritto a deduzioni o detrazioni fiscali, quali affitti, interessi sul mutuo prima casa, spese mediche, ecc.
Modifica della scelta e servizio di consulenza CSU
Il lavoratore dipendente o pensionato può modificare la propria decisione una volta nell’arco dell’anno, nel caso in cui si renda conto che la scelta effettuata risulti difforme in maniera sostanziale rispetto ai potenziali consumi tracciabili con la SMAC. È sufficiente inviare il modulo corretto al datore di lavoro o all’Ufficio Pensioni dell’ISS.
Si rammenta che è preferibile assumere questa decisione nella prima parte dell’anno, per consentire il ricalcolo delle imposte e distribuire la differenza su base mensile. La CSU continua il servizio di consulenza, previo appuntamento ai numeri 0549 962011 (CSU), 0549 962060 (CSdL), 0549 962080 (CDLS) o via mail agli indirizzi info@csdl.sm e info@cdls.sm.
Alleghiamo una tabella con tre esempi di reddito da lavoro dipendente per visualizzare la diversa incidenza delle detrazioni SMAC per l’anno 2026.
