Il Parlamento europeo modifica il Regolamento EUDR: posticipate le date di applicazione per semplificare gli adempimenti

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Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per il Lavoro e per l’Industria, Artigianato e Commercio comunicano che con gli adempimenti del 26 novembre scorso, il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione con importanti modifiche al Regolamento sulla deforestazione (EUDR), introducendo rinvii significativi delle date di applicazione e misure di semplificazione per gli operatori economici.

Le nuove tempistiche di applicazione

La modifica più rilevante riguarda il posticipo generalizzato di 12 mesi della data di entrata in vigore degli obblighi per operatori, commercianti e autorità competenti. Se originariamente il Regolamento avrebbe dovuto applicarsi dal 30 dicembre 2025, la nuova tempistica fissa l’applicazione al 30 dicembre 2026.

Tuttavia, il Parlamento europeo ha introdotto un calendario ancora più favorevole per le micro e piccole imprese. Per gli operatori che erano costituiti come microimprese o piccole imprese gli obblighi entreranno in vigore dal 30 giugno 2027, garantendo un ulteriore periodo di tolleranza rispetto alla data generale.

Le motivazioni del rinvio e il riesame della norma

Secondo il testo pubblicato, questo rinvio è necessario per consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di essere pienamente preparati e soprattutto per istituire i necessari sistemi di dovuta diligenza per tutte le materie prime e tutti i prodotti interessati. Inoltre, il Parlamento ha proposto un riesame della norma volta alla semplificazione del regolamento EUDR e presentare una relazione entro il 30 aprile 2026.

Nuove categorie e semplificazioni per gli operatori

I nuovi emendamenti hanno introdotto una categoria completamente nuova di operatori con obblighi semplificati, in particolare per i micro e piccoli operatori primari. Questi soggetti beneficiano di un regime transitorio particolarmente favorevole, con l’eliminazione di numerosi adempimenti burocratici.

Particolare rilevanza assume il fatto che il Parlamento ha ampliato la definizione di questa categoria, includendovi operatori che, pur superando i limiti dimensionali di microimpresa o piccola impresa, possono dimostrare che le attività riconducibili al presente regolamento rientrano in tali limiti. Questa disposizione consente una valutazione più realistica e proporzionata delle dimensioni effettive degli operatori.

Modifiche agli obblighi di tracciabilità

Un’altra modifica significativa riguarda gli obblighi di tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento. Il Parlamento ha concentrato il dovere di raccolta e conservazione dei numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esclusivamente al primo operatore a valle, eliminando tale obbligo per tutti gli operatori successivi nella catena. Questa modifica rappresenta una riduzione sostanziale del carico amministrativo per le aziende intermedie.

Gli sviluppi attesi

La Segreteria degli Affari Esteri seguirà con attenzione gli sviluppi successivi della procedura legislativa, in vista della discussione, in vista dei negoziati interistituzionali e dell’adozione definitiva del Regolamento modificato. L’obiettivo rimane quello di garantire che le imprese sammarinesi possano competere equamente nel Mercato Unico europeo.

Fonte: Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

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